
a) Qualora la compagnia aerea sistemi il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare
b) se la compagnia sistema il passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato entro sette giorni, deve rimborsare:
– il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
– il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
– il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui sopra.